Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
DECERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ART. 15 LEGGE N.183/2011
Dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere né rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, etc.).
Ciò a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2012, Legge n. 183/2011.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono Infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla legge.
Gli Uffici comunali dello Stato Civile e dell’Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati anagrafici da presentare ad altre P.A. e/o Gestori P.S. per uso ad esempio:pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole, concorsi pubblici, etc..
A tal proposito, l’art. 15 della sopracitata Legge n. 183/2011 impone infatti, sui certificati rilasciati, relativi a stati, qualità personali e fatti, di apporre la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato.
Il cittadino può utilizzare le autocertificazioni anche per i rapporti con le Istituzioni private (Banche, Assicurazioni, Poste Italiane, notai, etc.) che consentano l’utilizzo delle norme del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui all’art. 2 D.P.R. n. 445/2000.
Si rammenta, infine, che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. n. 445/2000), è gratuita e non comporta l’autenticazione della firma.
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Tabella B